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Certificazioni

IGP – Indicazione geografica protetta

Il termine indicazione geografica protetta, meglio noto con l’acronimo IGP, indica un marchio di origine che viene attribuito dall’Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dipende dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata.
Per ottenere la IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.
Si differenzia dalla più prestigiosa denominazione di origine protetta (DOP), quindi, per il suo essere generalmente un’etichetta maggiormente permissiva sulla sola provenienza delle materie prime (che se previsto dai singoli disciplinari possono essere sia di origine nazionale che di origine comunitaria o talvolta anche extra-comunitaria), in quanto tutela le ricette e alcuni processi produttivi caratterizzanti tipici del luogo ma non per forza l’origine del prodotto nel suo intero complesso, se non quello della produzione finale. Ciò viene a volte concesso principalmente perché una produzione di materie prime a livello locale o nazionale destinata a tale scopo potrebbe non essere sufficiente per soddisfare la richiesta del prodotto a livello globale, o perché alcuni ingredienti di origine estera vengono considerati più idonei per loro specifiche caratteristiche organolettiche che hanno un ruolo determinante nella riuscita finale del prodotto.

IGT – indicazione geografica tipica

L’indicazione geografica tipica, meglio nota con l’acronimo IGT, è la terza delle cinque classificazioni dei vini recepite in Italia; indica vini prodotti in aree generalmente ampie ma secondo dei requisiti specificati.
I requisiti di base per il riconoscimento di un vino IGT è riservato ai vini la cui produzione avviene nella rispettiva indicazione geografica, le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica, con indicate le caratteristiche organolettiche. I requisiti sono meno restrittivi di quelli richiesti per i vini a denominazione di origine controllata (DOC). L’IGT è importante in quanto è il primo gradino (della piramide) che separa il vino senza indicazione (generico) dal vino con indicazione.
Dal 2010 la classificazione IGT è stata ricompresa nella categoria comunitaria IGP (così come la DOCG e la DOC nella DOP).
Questa categoria comprende i vini prodotti in determinate regioni o aree geografiche (autorizzate per legge), secondo un disciplinare di produzione; essi possono riportare sull’etichetta, oltre all’indicazione del colore, anche l’indicazione del o dei vitigni utilizzati e l’annata di raccolta delle uve.
Generalmente in questa categoria rientrano i vini prodotti in territori molto estesi (tipicamente una regione ma anche zone provinciali molto grandi) secondo un disciplinare molto meno restrittivo e severo dei vini a DOC. È opportuno precisare inoltre che, a volte, la collocazione di un vino tra gli IGT è dovuta sia a scelte commerciali, sia all’impossibilità, per la loro composizione (vitigni utilizzati o altro aspetto del processo produttivo), di rientrare nei disciplinari delle zone di produzione a DOC e DOCG.
È vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica.

DOP – Denominazione di origine protetta

La denominazione di origine protetta, meglio nota con l’acronimo DOP, è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall’Unione europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti.
L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.
Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un’area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione. Il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.
Per distinguere, anche visivamente, i prodotti DOP da quelli IGP, i colori del relativo marchio sono stati cambiati da giallo-blu a giallo-rosso.

L’associazione può presentare la domanda di registrazione solo per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce od elabora. La domanda di registrazione della DOP è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica.
La domanda di registrazione comprende il nome e l’indirizzo dell’associazione richiedente, il disciplinare previsto dall’art. 4, il «documento unico» recante gli elementi principali del disciplinare e la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica.
Lo Stato membro esamina la domanda di registrazione per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regolamento. Qualora si ritenga che i requisiti del regolamento siano soddisfatti, lo Stato adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione europea la documentazione per la decisione definitiva.
Dalla data di presentazione della domanda alla Commissione europea, lo Stato membro può accordare alla denominazione, in via transitoria, una protezione. Tale protezione cesserà successivamente a decorrere dalla data di adozione della decisione sulla registrazione.
Registrazione di una zona geografica situata in un Paese terzo
La riforma della normativa delle DOP e IGP, attuata col regolamento (CE) n. 510/2006, che ha abrogato il regime precedente normato dal regolamento (CEE) n. 2081/1992, prevede il riconoscimento di DOP e IGP di Paesi terzi (cioè nazioni extra UE).
Tale riconoscimento è stato introdotto per eliminare le incompatibilità della disciplina europea col sistema OMC e, specificamente, con gli Accordi TRIPs e GATT.
Ai sensi del par. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un Paese terzo è composta dagli elementi previsti per la registrazione di una zona geografica situata in UE (i quali sono disciplinati al par. 3, dell’art. 5), nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. Tale domanda di registrazione è trasmessa alla Commissione europea direttamente oppure per il tramite delle autorità del Paese terzo interessato.

Sono previste delle sanzioni nei casi di mancato rispetto del disciplinare di produzione, di mancato adempimento degli obblighi delle strutture di controllo, di richiami alle DOP e alle IGP nella denominazione di tali strutture di controllo e di inadempienze agli obblighi posti in capo ai consorzi di tutela.
Le autorità di cui all’art. 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 510/2006, che abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare devono offrire adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

DOC – Denominazione di origine controllata

La denominazione di origine controllata, nota con l’acronimo DOC, non è un vero e proprio marchio poiché comune ad una grossa varietà di prodotti, ma una denominazione utilizzata in enologia che certifica la zona di origine e delimitata della raccolta delle uve utilizzate per la produzione del prodotto sul quale è apposto il marchio. Il marchio è il simbolo apposto sul prodotto che lo identifica, per cui possiamo avere diversi marchi con lo stesso acronimo DOC. Esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani e rispettano uno specifico disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale.
Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con la dicitura DOC. Il marchio fu ideato negli anni cinquanta dall’avvocato romano Rolando Ricci, funzionario dell’allora ministero dell’Agricoltura. La denominazione di origine controllata fu istituita con il decreto-legge del 12 luglio 1963, n. 930, che si applica anche ai vini “Moscato Passito di Pantelleria” e “Marsala”
Dal 2010 la classificazione DOC, così come la DOCG, è stata ricompresa nella categoria comunitaria DOP.

I DOC delle Marche sono:
Bianchello del Metauro prodotto nella provincia di Pesaro-Urbino
Colli Maceratesi prodotto nella provincia di Macerata
Colli Pesaresi prodotto nella provincia di Pesaro
Esino prodotto nelle province di Ancona e Macerata
Falerio dei Colli Ascolani o Falerio prodotto nella provincia di Ascoli Piceno
I Terreni di Sanseverino prodotto nella provincia di Macerata
Lacrima di Morro d’Alba prodotto nella provincia di Ancona
Offida prodotto nella provincia di Ascoli Piceno
Rosso Conero prodotto nella provincia di Ancona
Pergola prodotto nei comuni di Pergola, San Lorenzo in Campo, Serra Sant’Abbondio, Frontone e Fratterosa
San Ginesio
Rosso Piceno prodotto nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata
Verdicchio dei Castelli di Jesi prodotto nelle province di Ancona e Macerata
Verdicchio di Matelica prodotto nelle province di Ancona e Macerata.

DOCG – Denominazione di origine controllata e garantita

La denominazione di origine controllata e garantita, nota con la sigla DOCG, è un marchio italiano che indica al consumatore l’origine geografica di un vino.
Il nome della DOCG è indicato obbligatoriamente in etichetta e consiste o semplicemente nel nome geografico di una zona viticola (ad esempio Barolo, comune in provincia di Cuneo o Carmignano, comune in Provincia di Prato), o nella combinazione del nome storico di un prodotto e della relativa zona di produzione (Es: Il nostro Castelli di Jesi Verdicchio Riserva, che trovate nel nostro Market).

La categoria dei vini DOCG comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione. La procedura per il riconoscimento delle denominazioni è profondamente cambiata dal 2010 in seguito all’attuazione della nuova normativa europea (Reg. Ce 479/2008, “Nuova OCM Vino”, recepito in Italia con il Decreto Legislativo 61 dell’8 aprile 2010 in vigore dall’11 maggio 2010). Tra le altre cose, la nuova legge ha portato in sede comunitaria la prerogativa di approvazione delle denominazioni, mentre precedentemente si procedeva tramite Decreto Ministeriale. Da allora la classificazione DOCG, così come la DOC, è stata ricompresa nella categoria comunitaria DOP.
Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata (DOC) da almeno dieci anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale.
Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; l’esame organolettico inoltre deve essere ripetuto, partita per partita, anche nella fase dell’imbottigliamento. Per i vini DOCG è infine prevista anche un’analisi sensoriale (assaggio) eseguita da un’apposita commissione; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con il marchio DOCG.
Inoltre, la legislazione prevede che le DOCG abbiano facoltativamente (sulla scorta di quello che succede da secoli in Francia con la classificazione legale, di tipo gerarchico-qualitativa, dei cru) un’ulteriore segmentazione in alto in sottozone (comuni o parti di esso) o microzone (vigneti o poco più) ovvero la menzione geografica aggiuntiva. In Italia, vi sono alcune DOCG che prevedono questa segmentazione che va considerata come classificazione a sé, ovvero la punta della piramide qualitativa.

Le DOCG delle Marche sono:
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva (bianco) nelle tipologie riserva e classico riserva, prodotto nei comuni vicini a quello di Jesi nelle province di Ancona e Macerata
Conero (rosso) prodotto nella provincia di Ancona
Offida (bianco e rosso) prodotto nella provincia di Ascoli Piceno
Verdicchio di Matelica (bianco) nella tipologia riserva, prodotto nei comuni vicini a quello di Matelica nelle province di Ancona e Macerata
Vernaccia di Serrapetrona (spumante rosso) nelle tipologie Dolce e Secco, prodotto nella provincia di Macerata nel solo comune di Serrapetrona.

STG – Specialità Tradizionale Garantita

non fa riferimento a un’origine ma ha l’obiettivo di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale. I colori del relativo marchio sono il giallo e il blu. In questo gruppo troviamo solo la mozzarella e la pizza napoletana.
Il sistema di indicazioni geografiche scelto dall’Ue, favorisce l’attività produttiva e l’economia del territorio; tutela l’ambiente proprio in virtà di questo legame indissolubile con il territorio di origine che esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità. La certificazione comunitaria offre anche maggiori garanzie ai consumatori grazie ad un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.

SLOW FOOD

Slow Food è una grande associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali.
I “Presìdi Slow Food” sono comunità di Slow Food che lavorano ogni giorno per salvare dall’estinzione razze autoctone, varietà di ortaggi e di frutta, pani, formaggi, salumi, dolci tradizionali… Si impegnano per tramandare tecniche di produzione e mestieri. Si prendono cura dell’ambiente. Valorizzano paesaggi, territori, culture.

I Presìdi Slow Food delle Marche sono:

Anice verde di Castignano
Carciofo di Montelupone
Cicerchia di Serra de’ Conti
Fagiolo di Laverino
Fava di Fratte Rosa
Lonzino di fico
Mele rosa dei Monti Sibillini
Mosciolo selvatico di Portonovo
Pecorino dei Monti Sibillini
Salame di Fabriano

BIOLOGICO

Il cibo biologico è quello che deriva da un’agricoltura biologica, cioè da un sistema di produzione che non prevede, in nessuna delle sue fasi produttive, l’uso di sostanze chimiche, come diserbanti, pesticidi, anticrittogamici. Al loro posto, vengono adoperati dei preparati a base di erbe e minerali con i quali si irrorano le piante. Questo tipo di agricoltura segue, inoltre, le fasi lunari per quanto riguarda la semina e i lavori nei campi. Per siffatte ragioni, il cibo biologico è rispettoso della natura e della salute dell’uomo. I soli concimi utilizzati durante le fasi produttive del cibo biologico sono quelli naturali: letame animale e compost organico (derivante dalla decomposizione degli alimenti). Il terreno in cui viene coltivato il cibo biologico deve anch’esso essere scevro da qualunque sostanza chimica da almeno tre anni. Per verificare che sia proprio così, il terreno viene sottoposto a rigidi controlli di sicurezza, gli stessi a cui vengono assoggettati i terreni non biologici. Molti studi recenti hanno dimostrato che i terreni biologici, producono alimenti con un’alta concentrazione di vitamina C e molte meno tossine. I cibi biologici contengono molti più antiossidanti, minerali, nutrienti rispetto ai cibi tradizionali e sono naturalmente molto più gustosi. Quando si parla di cibo biologico ci si riferisce anche alle carni di alta qualità prodotte in allevamenti che vietano l’utilizzo di ormoni, antibiotici o mangimi chimici.
È il regolamento dell’Unione Europea n.834/2007 a stabilire quali siano i criteri e le regole a cui attenersi per produrre in maniera biologica e ricevere l’etichettatura di prodotti di origine biologica. Un’azienda che decida di avviare una produzione biologica, deve essere sottoposta a dei controlli rigidi che riguardano tutta la filiera di produzione, controlli finalizzati al rilascio di una certificazione “bio” che garantisca al consumatore che il prodotto acquistato sia effettivamente il risultato di un’agricoltura o di un allevamento di natura biologica. Tale certificazione prevede che non solo la coltivazione, ma anche la conservazione, la lavorazione, l’impacchettamento e la successiva spedizione avvengano senza l’uso di sostanze chimiche dannose. In Italia le regole alle quali attenersi per conseguire la certificazione “bio” sono dettate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il quale autorizza determinati organismi di controllo a verificare tutto il processo produttivo di una data azienda che faccia domanda di inizio di attività biologica. Gli organismi di controllo compiono delle ispezioni annuali (anche a sorpresa) in azienda ed effettuano delle analisi; dopodiché, redigono una relazione da sottoporre all’attenzione del Ministero e delle Regioni, le quali, insieme agli organismi stessi, in caso di mancato rispetto delle regole, possono comminare sanzioni che vanno dal richiamo scritto fino al ritiro del certificato di conformità.
Un prodotto biologico presenta sulla confezione il “logo di produzione biologica dell’Unione Europea” rappresentato da una foglia stilizzata, disegnata con le stelline dell’Unione Europea. Per sapere se ci si trova dinanzi ad un prodotto biologico o meno, bisogna procedere poi all’analisi della sua etichetta, la quale deve certificare e garantire che il prodotto in commercio provenga da un’agricoltura biologica, con la dicitura “da agricoltura biologica”.

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